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COMMENTO A CASS. N. 15824/2014, IN TEMA DI RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

Con la pronuncia n. 15824/2014, la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimere il proprio orientamento in relazione alle responsabilità del venditore/fornitore di una materia prima e dell’acquirente/produttore del prodotto finito, in tema di vizi della cosa venduta, con particolare riguardo al settore alimentare.

Questo articolo è in collaborazione con il sito "www.foodtrotter.it", per cui, per leggere il prosieguo, puoi cliccare qui.

Infine, la pronuncia si presenta utile ai fini di ricordare il principio per cui, in caso di garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi e le relative cause sono scindibili. 
Ciò comporta la conseguenza che, essendo stato accolto il suddetto motivo di ricorso, presentato dalla società fornitrice solo nei confronti della propria compagnia assicurativa, e non anche  nei confronti dell'attrice F.11i Saclà, l’accoglimento è destinato a spiegare effetto soltanto nell'ambito del rapporto processuale di garanzia impropria vertente tra New Foods e RSA, nonostante riguardi l'entità della responsabilità della parte convenuta nei confronti dell'attrice,

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