Come stabilito dall'art. 474 c.p.c., presupposto fondamentale per intraprendere azioni esecutive è il possesso di un titolo esecutivo, che attesti la certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Il nostro ordinamento, infatti, ripudia il "farsi giustizia da sè", e conseguentemente le azioni individuali non giuridicamente regolamentate, volte a rientrare in possesso di quanto dovuto da un debitore insolvente.
Un piccolo spazio in cui voglio affrontare tematiche che mi stanno particolarmente a cuore, svolte giurisprudenziali e legislative, pronunce rilevanti della Corte di Cassazione, argomenti che ho avuto modo di approfondire, schemi e mappe concettuali su tematiche fondamentali del diritto. Buona navigazione!