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Visualizzazione dei post da settembre, 2015

Certezza, liquidità ed esigibilità del credito e titoli esecutivi giudiziali

Come stabilito dall'art. 474 c.p.c., presupposto fondamentale per intraprendere azioni esecutive è il possesso di un titolo esecutivo, che attesti la certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Il nostro ordinamento, infatti, ripudia il "farsi giustizia da sè", e conseguentemente le azioni individuali non giuridicamente regolamentate, volte a rientrare in possesso di quanto dovuto da un debitore insolvente.