Come stabilito dall'art. 474 c.p.c., presupposto fondamentale per intraprendere azioni esecutive è il possesso di un titolo esecutivo, che attesti la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Il diritto di credito è CERTO quando, seppur non sia totalmente incontestabile, abbia quantomeno una delimitazione chiara degli elementi oggettivi e soggettivi che lo compongono (in cosa consiste il credito e tra chi si è instaurato), delimitazione desumibile anche dalla sentenza che lo accerta.
E' ESIGIBILE quando non è assoggettato a termini o condizioni e LIQUIDO quando è determinato nel suo preciso ammontare o comunque determinabile, ad esempio a mezzo di un calcolo matematico o grazie ad elementi desumibili dal titolo.
Per quanto riguarda i titoli esecutivi, invece, il nostro ordinamento ne riconosce diversi (art. 474 comma 2 c.p.c.).
Il più noto è sicuramente la SENTENZA.
Se la sentenza ha efficacia esecutiva, il credito è accertato nella sua certezza, liquidità ed esigibilità, pertanto nulla quaestio, ma se la stessa non è ancora passata in giudicato, può essere titolo esecutivo? Orbene, l'art. 282 c.p.c. stabilisce in maniera generica che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", pertanto in teoria basterebbe una sentenza di primo grado per intraprendere azioni esecutive sui beni del debitore, tuttavia è noto che le sentenze non sono solo di condanna (di per sé esecutive), ma anche di accertamento e costitutive.
Sul punto, un orientamento più restrittivo ritiene che le sentenze di accertamento e quelle costitutive non siano titoli esecutivi in quanto il compito delle prime è appunto porre un punto fermo in ordine all'accertamento di una condizione, di una situazione, di un diritto, pertanto spetterebbe poi al giudice dell'esecuzione stabilire se quanto accertato sia sufficientemente definito e fungibile da essere soggetto ad esecuzione coattiva.
Per quanto riguarda le sentenze costitutive, analogamente il loro scopo sarebbe di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con la conseguenza che l'eventuale esecuzione coattiva sarebbe un passo successivo (ma non per questo non trattabile nello stesso processo) da valutare ed eventualmente attuare su quelle situazioni, solo una volta che siano costituite, modificate o estinte,a richiesta dell'interessato.
Sul punto, inizialmente la giurisprudenza di legittimità ha assunto un orientamento restrittivo, ritenendo che l'art. 282 predetto dovesse essere interpretato nel senso che solo le sentenze di condanna potessero ritenersi provvisoriamente esecutive prima della formazione del giudicato, in quanto senza un titolo esecutivo la condanna non potrebbe, di fatto, produrre effetti, poichè se la sentenza non fosse esecutiva, pur in presenza di una condanna il creditore non potrebbe procedere ad esecuzione forzata.
In questo modo, però, si crea la paradossale conseguenza che i capi accessori delle sentenze (in primo luogo quello relativo alla condanna alle spese legali e processuali) si dovrebbero considerare muniti di efficacia esecutiva solo se legati ad una sentenza di condanna, ma non se relativi a sentenze di accertamento o costitutive.
E' per questo che, quantomeno in relazione ai capi accessori, la giurisprudenza (prima di merito e poi di legittimità) ha dilatato le maglie della provvisoria esecutività ai capi accessori, anche di sentenze di accertamento e costitutive.
In ogni caso è minoritaria la giurisprudenza che ritiene suscettibili di esecuzione forzata, seppur non passate in giudicato, le sentenze costitutive e dichiarative.
Alla sentenza si aggiungono i PROVVEDIMENTI, tra i quali si annoverano l'ordinanza di rilascio dell'immobile o quella di liquidazione di onorari e diritti spettanti agli avvocati, ma in particolare le ordinanze anticipatorie di condanna di cui agli artt. 186 bis, ter e quater c.c.. In particolare si ricordi che quella di cui all'art. 186 ter è dichiarabile provvisoriamente esecutiva solo nei casi previsti al comma due della stessa norma.
Tra i provvedimenti rientrano anche le ordinanze ex art. 702 ter comma 6 c.p.c., i decreti ingiuntivi definitivi o provvisoriamente esecutivi.
Costituiscono titoli esecutivi anche gli "ALTRI ATTI AI QUALI LA LEGGE ATTRIBUISCE ESPRESSAMENTE EFFICACIA ESECUTIVA". E' evidente che, con quest'ultimo inciso, l'art. 474 c.p.c. rende l'elenco dei titoli esecutivi giudiziali aperto, rimandando, seppur non espressamente, ad altre norme, come gli artt. 199 e 423 c.p.c., che disciplinano il processo verbale di conciliazione e l'ordinanza per il pagamento di somme.
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