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ATTO SVOLTO DI DIRITTO CIVILE: RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

TRACCIA
“Tizio è proprietario di un’abitazione che insiste in un giardino al cui confine si trova l’azienda Alfa che produce piccoli elettrodomestici.
Poiché l’azienda ha recentemente accresciuto la sua produzione e modificato le fasi lavorative, così divenute eccessivamente rumorose, ne è derivato un continuo disturbo per il riposo del sig. Tizio e famiglia, negli orari pomeridiani e serali.
Tale situazione determina un danno grave ed irreparabile alla salute di Tizio e della sua famiglia, i quali sono costretti a rinunciare alla vita all’aria aperta, subendo inoltre un costante disturbo al riposo.
Il candidato, assunta la difesa di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto opportuno”.

SVOLGIMENTO

TRIBUNALE DI ………

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per il sig. Tizio, nato il ………… a …… e residente in …. Alla via …………….., C.F. ………………., rappresentato e difeso come da mandato in calce al presente atto dall’avv. …………… C.F. ……………. (FAX E PEC presso cui inviare le comunicazioni …………………..), presso il cui studio sito in ……… alla via …………….. elegge domicilio

RICORRENTE

CONTRO

La società Alfa (P. IVA …………………), avente sede legale in ………………… alla via ………………..,in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

RESISTENTE

PREMESSO CHE

1) Tizio è proprietario di un’abitazione con giardino al cui confine si trova l’azienda Alfa, produttrice di piccoli elettrodomestici.

2) A partire dalla data ………, avendo accresciuto la sua produzione e conseguentemente modificato le fasi lavorative, l’azienda ha iniziato a produrre immissioni di rumore eccessive.

3) Di conseguenza Caio e la sua famiglia subiscono un continuo disturbo negli orari di riposo pomeridiani e serali.

4) Tale situazione determina un danno grave ed irreparabile alla salute di Tizio e della sua famiglia, i quali, oltre a non poter riposare, sono costretti a rinunciare alla vita all’aria aperta, di fatto non utilizzando il giardino che caratterizza la propria abitazione.

MOTIVI

La società Alfa ha chiaramente violato la disciplina delle immissioni dettata dall’art. 844 c.c., per il quale il proprietario di un fondo può impedire le immissioni, anche di rumore, provenienti dal fondo del vicino, se queste superino la normale tollerabilità.
La normale tollerabilità va valutata non astrattamente o in base al limite di sopportazione soggettivo del soggetto che lamenta la violazione, ma tenendo conto della “condizione dei luoghi”. Ciò vuol dire che ad esempio un rumore di automobili o schiamazzi frequenti possono rientrare nella normale tollerabilità in un quartiere centrale di una grande città, ma al contrario potrebbero dirsi intollerabili in un agriturismo o comunque in una casa sita in aperta campagna.
Come è possibile notare nelle più disparate norme presenti nel C.C., ivi inclusa la presente, l’ordinamento tende a bilanciare l’interesse privatistico con gli interessi produttivi ed in generale con gli interessi sociali che derivano dallo sviluppo produttivo, in termini di lavoro, di circolazione dei capitali ecc. Non a caso il diritto di proprietà, diritto assoluto per eccellenza, può essere limitato allo scopo di garantirne la funzione sociale (art. 42 Cost.).
È per questo che l’interesse al quieto vivere del singolo non può mai essere considerato in maniera indipendente rispetto alle circostanze fattuali in cui è immerso ed è questo il concetto espresso dall’art. 844 comma 2 c.c., il quale non manca di precisare che, nel contemperare le esigenze della produzione con quelle della proprietà, è possibile tener conto della priorità di un determinato uso.

Nel caso in esame è evidente che le immissioni rumorose superino di gran lunga la soglia della normale tollerabilità, cosa deducibile anche dal fatto che, prima che l’impresa aumentasse la produzione, Tizio non si era mai lamentato.
Allo stato attuale, invece, il rumore è talmente acuto e costante da incidere pesantemente sulla vita di un’intera famiglia, al punto da non consentir loro di godere di un bene di loro proprietà, quale il giardino della propria abitazione.
Ciò che più rileva ai fini del presente ricorso è che, oltre a limitare il godimento della proprietà, tali rumori minano il diritto alla salute di Tizio e della sua famiglia, non consentendo loro di riposare né in orari diurni, né in orari notturni, in quanto la produzione continua ininterrottamente.

La Suprema Corte si è ormai diverse volte pronunciata in fattispecie analoghe, stabilendo che, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, il limite della tutela della salute deve considerarsi intrinseco nei rapporti di vicinato, ma soprattutto nell’attività di produzione. Conseguentemente le esigenze di produzione non possono essere ritenute prevalenti rispetto al mantenimento di una normale qualità della vita. È per questo che nel momento in cui il giudice deve valutare la tollerabilità delle immissioni dovute al ciclo produttivo con riferimento alle leggi che ne stabiliscono i limiti e con riguardo alla condizione dei luoghi, deve considerarle illecite nel momento in cui le stesse ledano il diritto alla salute (così Cass. n. 5564/2010).
Inoltre va ricordato che, qualora la legge fissi dei limiti di tollerabilità e le attività produttive non li superino, ciò non è sufficiente ad escludere la responsabilità ex art. 844 c.c., in quanto, come deducibile dalla lettera della norma, la tollerabilità va valutata in concreto, tenendo quindi presente la vicinanza dei luoghi abitati e i possibili effetti delle immissioni sulla salute. In tal senso, considerando le soglie stabilite dalla legge come criteri minimi da cui partire per stabilire l’intollerabilità delle immissioni, si è espressa la Corte di Cassazione in un orientamento ormai consolidato, che trova negli anni sempre maggiori conferme (Cass. n. 939/2011, Cass. n. 1418/2006, Cass. n. 17281/2005).

La conseguenza è che il giudice potrà emanare un provvedimento che contemperi le esigenze della produzione nel senso che imponga all’azienda di adottare i rimedi tecnici atti ad evitare che i vicini subiscano immissioni superiori a quelle normalmente tollerabili.

Essendo le immissioni, che Tizio sta subendo, da qualificare come illecite, perché nocive della salute, si palesa la necessità di un intervento urgente ed immediato volto alla cessazione della turbativa.

Si procederà poi in separata sede per il risarcimento danni connesso alla violazione.

Per tutto quanto esposto il ricorrente, come rappresentato e difeso, dato il fondato timore di un pregiudizio imminente ed irreparabile del proprio diritto nelle more del procedimento ordinario per la chiusura o limitazione dell’attività dell’impresa Alfa

CHIEDE

Alla s.v. ill.ma, ai sensi degli artt. 700 e 669 bis ss. C.p.c., al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, di accogliere, inaudita altera parte, le seguenti conclusioni:

- in via principale ordinare con decreto inaudita altera parte l’immediata sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda Alfa;

- In via subordinata, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, disporre con ordinanza, la sospensione della predetta attività lesiva ovvero la cessazione delle predetta attività lesiva, ovvero la limitazione dell’attività dell’azienda Alfa entro orari compatibili con il riposo del ricorrente e della propria famiglia;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

Si allega mappa catastale dell’abitazione 

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è di euro…………………………

Data e luogo

Avv ……………

PROCURA

Io sottoscritto sig. Tizio, nato il … a ……. E residente in …. a ………… informato ai sensi dell’art. 4 comma 3 d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego l’Avv. ………… a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, conferendogli ogni facoltà di legge e nel suo studio sito in . alla via……….. eleggo domicilio.

Lo autorizzo inoltre al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e 13 del d. lgs. N. 196/2003

data

Firma

È autentica



Avv. ………



Disclaimer: la traccia del parere è tratta da un parere rinvenuto nel testo edito da CEDAM, "Pareri motivati di diritto penale", a cura di Giuseppe Cassano (2012). 

Lo svolgimento è integralmente scritto di mio pugno.

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