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TRACCE PARERI DI DIRITTO PENALE E PRIME OSSERVAZIONI! (ESAME AVVOCATO 2014)

fonte: http://ildirittopenale.blogspot.it/2014/12/tracce-parere-penale-esame-avvocato.html

TRACCIA 1

Con sentenza pronunciata dal Tribunale nell'ottobre 2012 e depositata il 30.11.2012, Tizio, incensurato di anni 42, viene condannato con la concessione delle attenuanti generiche alla pena di anni 3 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto giudicato responsabile del reato di cui all'art.317 c.p., commesso nell'anno 2010, perché nella sua veste di pubblico ufficiale, quale ispettore del lavoro della ASL, nel corso di un accertamento presso un'autorimessa in cui era emersa l'irregolare assunzione di lavoratori dipendenti in nero, dopo aver detto al titolare dell'autorimessa, Caio, che, se non gli avesse corrisposto la somma di euro 500,00 avrebbe proceduto a contestare, come previsto dalla legge, sanzioni dell'importo di alcune migliaia di euro, si faceva consegnare la predetta somma senza poi procedere a contestazione alcuna. 
Tizio, subito dopo l'avvenuto deposito della sentenza, si reca da un avvocato per avere un parere.
Il candidato, assunte le vesti del candidato di Tizio, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

A mio parere, la traccia impone l'esame dello "spacchettamento" del reato di concussione, in seguito alla riforma operata dalla legge n. 190/2012.
Essendo, inoltre, indicata nella traccia la data di commissione del reato, è necessario individuare se vi sia CONTINUITà NORMATIVA tra il "vecchio" reato di concussione e le nuove figure ad oggi esistenti. Indispensabile, in tal senso, la Sentenza Maldera, emessa dalla Corte di Cassazione a S.U.:


"V'è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per costrizione e il novellato art. 317 c.p., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma; così come vi è tra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma. Quanto all'incaricato di pubblico servizio, le condotte di concussione per costrizione integranti prima della riforma l'art. 317 c.p., che attualmente non lo comprende più tra i soggetti attivi, sono in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l'estorsione, la violenza privata, la violenza sessuale (art. 629, 610 e 609 bis, con l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1 n. 9, c.p.). "

"Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater c.p. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta)."


TRACCIA 2

TIZIO, DI PROFESSIONE AUTOTRASPORTATORE, EFFETTUAVA 30 TRANSITI SULLA RETE AUTOSTRADALE OMETTENDO DI CORRISPONDERE IL RELATIVO PEDAGGIO (PER UN TOTALE DI CIRCA 350euro ).
iN PARTICOLARE, IN ALCUNI CASI, DOPO AVER RITIRATO, ALLA GUIDA DELL'AUTOCARRO DI SUA PROPRIETà, IL TAGLIANDO D'INGRESSO DEL CASELLO AUTOSTRADALE, UNA VOLTA GIUNTO ALLE VARIE STAZIONI D'USCITA, SI IMMETTEVA NELLA CORSIA RISERVATA AI POSSESSORI DI TESSERA VIACARD O DI TELEPASS E SI ACCODAVA AL VEICOLO CHE LO PRECEDEVA RIUSCENDO A TRANSITARE SULLA SCIA DI QUESTO PRIMA CHE LA SBARRA DI BLOCCO SI FOSSE ABBASSATA. TIZIO NON VENIVA MAI FERMATO DALLE FORZE DELL'ORDINE O DALL'ADDETTO AL CASELLO MA IL NUMERO DI TARGA DELL'AUTOCARRO VENIVA RILEVATO ATTRAVERSO UN SISTEMA FOTOGRAFICO AUTOMATICO IN DOTAZIONE DELLA SOCIETà AUTOSTRADE.
IN ALTRI CASI, OMETTEVA IL PAGAMENTO DICHIARANDO ALL'ADDETTO AL CASELLO DI USCITA DI AVER SMARRITO IL TAGLIANDO D'INGRESSO E DI ESSERE SPROVVISTO DI DENARO. TIZIO VIENE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE E SI RECA DA UN AVVOCATO PER CONOSCERE LE POSSIBILI CONSEGUENZE PENALI DELLA PROPRIA CONDOTTA. IL CANDIDATO, ASSUNTE LE VESTI DEL LEGALE DI TIZIO, ANALIZZI LA FATTISPECIE O LE FATTISPECIE CONFIGURABILI NELLE CONDOTTE DESCRITTE.

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