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ATTO SVOLTO DI DIRITTO CIVILE (DIRITTO DI FAMIGLIA): COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

TRACCIA
"In italia viene celebrato il matrimonio tra Tizio, cittadino marocchino, e Caia, cittadina italiana.
I due, avendo simulato, di comune accordo, il matrimonio per permettere a Tizio di ottenere la cittadinanza italiana,vivono in appartamenti diversi, nonostante siano sposati formalmente. 
Trascorsi 16 mesi dalla celebrazione delle nozze, i genitori di Caia scoprono che la figlia ha contratto matrimonio ed impugnano il matrimonio.
Il candidato rediga l'atto opportuno per difendere le ragioni di Caia."

SVOLGIMENTO

TRIBUNALE DI ………….

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 

La sig.ra Caia, nata il .. a …………. E residente in ………… alla via …………………., C.F. …………….., rappresentata e difesa come da mandato in calce al presente atto dall’Avv. ………………., (c.f. ………….., pec …………..) presso il cui studio sito in ………… alla via …………elegge domicilio.

CONVENUTA

CONTRO

Il sig.…………………, nato il .. a …………. E residente in ………… alla via …………………., C.F. …………….., .., e la sig.ra ………………, nata il .. a …………. E residente in ………… alla via …………………., C.F. ……………, rappresentati e difesi dall’Avv. .............


ATTORI

PREMESSO CHE

1) In data …………….. Tizio, cittadino marocchino, e Caia, cittadina italiana, contraevano matrimonio in Italia, presso il municipio di ………………..

2) I due, per esigenze e motivi personali, decidevano di abitare in due diversi appartamenti.

3) A distanza di sedici mesi dal matrimonio, i genitori di Caia venivano a conoscenza dell’unione matrimoniale della propria figlia con il sig. Tizio

4) Ritenendo simulato il matrimonio, gli stessi impugnavano lo stesso con atto di citazione ………………, notificato a Caia in data …………….

Con il presente atto si costituisce Caia, che impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in

DIRITTO

1) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

A prescindere dall’infondatezza delle dichiarazioni addotte da controparte, ed in via del tutto preliminare, va rilevato tempestivamente che i genitori di Caia non avrebbero potuto impugnare il matrimonio. 
L’art. 123 c.c. è chiaro e non necessita di spiegazioni ulteriori, nel momento in cui perentoriamente e senza ammettere alcun tipo di deroga, conferisce la legittimazione attiva all’impugnazione del matrimonio che si assume simulato ai soli coniugi che l’hanno contratto. 
Gli ascendenti hanno il diritto di impugnare il matrimonio solamente nel caso in cui la contrazione dello stesso abbia violato gli artt. 86, 87 ed 88 c.c.; inoltre i genitori dei coniugi possono impugnare il matrimonio contratto in violazione dell’art. 84 c.c., come stabilito ex art. 117 c.c.

È evidente che nel caso di specie non sussiste alcuna di queste circostanze, essendo i coniugi maggiorenni e di stato civile libero, non sussistendo tra loro vincoli di parentela, affinità, adozione ed affiliazione e non sussistendo in capo a nessuno dei due una condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

Del resto i principi generali in tema di impugnazione, applicati anche in tema di impugnazione del matrimonio, dispongono la necessità che chi impugna abbia un interesse legittimo ed attuale, che nel caso in esame non sarebbe in alcun caso sussistente nei genitori di Caia, non incidendo il matrimonio sui loro diritti.

2) TARDIVITA’ DELL’AZIONE E CONSEGUENTE PRESCRIZIONE: 
In ogni caso, pur ammettendo (e così non è) la legittimazione attiva dei genitori di Caia, gli stessi non avrebbero potuto proporre azione, essendo prescritto il diritto
L’azione di simulazione non può essere proposta dopo un anno dalla celebrazione del matrimonio, a nulla rilevando la circostanza che i due coniugi non convivano. 
L’impossibilità di impugnare il matrimonio, in caso di convivenza successiva alla celebrazione, è infatti una causa di negazione dell’azione di impugnazione, alternativa e distinta rispetto al decorso di un anno dalla data del matrimonio stesso.
Infatti la prima ipotesi pone un limite temporale all’esercizio dell’azione, la seconda la preclude a prescindere da ogni tempistica, in quanto si intende sussistente il consorzio coniugale (così Cass. n. 1262/1988). Pertanto se i coniugi avessero convissuto, l’azione sarebbe stata improponibile anche in caso di decorso di pochi mesi o giorni rispetto alla celebrazione, ma nel caso di specie, a prescindere dalla convivenza, l’azione è improponibile in quanto è decorso il tempo fissato dalla legge per il suo esercizio.

3) INFONDATEZZA DELL'AZIONE
Per scrupolo difensivo si sottolinea come, nel merito, l’azione non abbia alcuna ragione di esistere, potendo i coniugi, e solo essi, conoscere le intime ragioni che li hanno spinti a contrarre matrimonio. L’azione si basa su una mera supposizione dei genitori di Caia, non supportata da alcuna prova della simulazione. La mancata coabitazione tra i coniugi non può essere assunta a sostegno delle ragioni di controparte, in quanto non viola l’obbligo di coabitazione stabilito dall’art. 143 c.c.. la Corte di Cassazione ha stabilito che tale violazione non sussiste in caso di deroga convenzionale tra le parti alla coabitazione (Cass. n. 4558/2000), come del resto è accaduto nel caso di specie.

Per tutti i presenti motivi, Caia, così come rappresentata e difesa, chiede l’accoglimento delle seguenti


CONCLUSIONI
Voglia la SignoriaVostra Ill.ma:

a)  in via preliminare:
- Accertare l’insussistenza della legittimazione ad agire in capo ai genitori di Caia
- Accertare la prescrizione del diritto ad esercitare l’azione

b) in via principale
- Rigettare ogni pretesa avversa, in quanto infondata in fatto e in diritto
E per l’effetto rigettare l’azione proposta con atto di citazione del …………. Dai genitori di Caia, sig.ri .........................

Con vittoria di spese ed onorari.
Si allegano:

- Certificato di matrimonio

- Atto di citazione notificato il ............

..........., 18.11.2013

Avv. ……………………

PROCURA

I sottoscritti sig. Tizio, nato il … a ……. E residente in …. a ………… e sig.ra Caia, informati ai sensi dell’art. 4 comma 3 d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delegano l’Avv. ………… a rappresentarli e difenderli in ogni fase e grado del presente giudizio, conferendogli ogni facoltà di legge e nel suo studio sito in . alla via……….. eleggono domicilio.

Lo autorizzo inoltre al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e 13 del d. lgs. N. 196/2003

Sottoscrizione

È vera ed autentica

sottoscrizione  avv.


Disclaimer: la traccia del parere è liberamente ispirata da un parere rinvenuto nel testo edito da CEDAM, "Pareri motivati di diritto penale", a cura di Giuseppe Cassano (2012). 

Lo svolgimento è integralmente scritto di mio pugno.


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