TRACCIA
“Tizio è condannato per omicidio volontario e lesioni personali con l’aggravante di aver agito per motivi abietti o futili. Lo stesso, dopo la fine della relazione con Caia, l'aveva invitata a cena.
La donna si era presentata insieme al
nuovo fidanzato, Mevio, al fratello Sempronio ed alla moglie di questo.
Durante il tragitto per andare al ristorante, Tizio aveva intimato a Caia di non allontanarsi da lui, mostrandole un coltello e minacciandola di morte.
Giunti sul posto, Tizio, adirato dalla presenza degli altri, aveva iniziato a discutere dapprima con Caia, poi con gli altri che si erano avvicinati. I due erano, poi, usciti dal locale.
Li avevano raggiunti Mevio e Sempronio, che avevano proposto a Tizio di lasciare stare Caia e di parlare con loro; in questo frangente la suddetta si era allontanata, e Tizio aveva usato contro Mevio e Sempronio il coltello, uccidendo il primo, ferendo l’altro ed allontanandosi immediatamente.
Riferisce Tizio nel corso del giudizio di primo grado, di aver agito perché non voleva che altri si intromettessero nel rapporto tra lui e Caia, ed in particolare di essersela presa anche con il fratello dell stessa, avendolo ritenuto colpevole di voler condizionare la sorella, di aver malvisto il loro rapporto, di averla indotta a fidanzarsi con Mevio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più opportuno.”
SVOLGIMENTO
ECC.MA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ……….
ATTO DI APPELLO
Dichiarazione e motivi di appello nell’interesse di Tizio, nato il …………., a …………. E residente in …………. Alla via ………………, C.F. ……………………, imputato nel procedimento n. ………./… R.G.N.R. e n. …../…… R.G.Dib., rappresentato e difeso dall’avv. …………………., contro la sentenza emessa dalla Corte di Assise di ……………….. n. ……….., in data …………., con la quale l’imputato veniva condannato alla pena di ……………. per omicidio volontario e lesioni personali con l’aggravante di aver agito per motivi abietti o futili.
La sentenza è ingiusta e va riformata per i seguenti
MOTIVI
Non si vuole in questa sede contestare la perpetrazione da parte di Tizio dei delitti ascrittigli, essendo la loro sussistenza palese e riconosciuta dall’imputato.
Contrariamente a quanto stabilito nel primo grado di giudizio, tuttavia, non è configurabile nel caso di specie l’aggravante dei motivi futili o abietti.
Il motivo è abietto quando è talmente turpe e spregevole da provocare nell’uomo medio sentimenti di rigetto tali da far ritenere ingiustificabile la condotta. Così la Corte di Cassazione, da ultimo, ha ritenuto che rientrino nella definizione condotte poste in essere al fine ad esempio di compiere un sacrificio umano (Cass. n. 32851/2008) di affermare il proprio prestigio criminale (Cass. n. 5448/2006), ma deve escludersi che nel concetto di abietto possa rientrare un concetto di affetto ed amore, che caratterizzano ogni essere umano (Cass. n. 16968/2009).
Ciò vuol dire che l’aggravante non sorge dalla sussistenza della sola gelosia, essendo necessario che l’agente consideri il suo comportamento come un modo per punire l’insubordinazione della persona a cui è legata da vincoli affettivi, in quanto questa è ritenuta appartenente all’agente (Cass. n. 1489/2013, Cass. n. 35368/2006)). Pertanto in caso di omicidio dettato da un sentimento nei confronti di un ex compagno, sussiste l’aggravante dei motivi abietti se l’omicida ritenga, anche per un patologico e distorto modo di intendere la relazione, che la persona oggetto delle sue attenzioni gli appartenga in qualche modo.
Nel caso di specie la condotta e le dichiarazioni di Tizio lasciano intendere che lo stesso non considerasse Caia una sua proprietà o una sua sottomessa, ma era intimamente (seppur erroneamente) convinto che il suo rapporto con lei fosse ostacolato dal nuovo compagno e dal fratello della stessa, come dimostrato dalla dichiarazione esplicitata in primo grado per cui non voleva che altri si intromettessero nel rapporto tra lui e Caia. È per questa ragione che avrebbe accoltellato anche il fratello della ragazza, colpevole ai suoi occhi di voler condizionare la sorella, di aver malvisto il loro rapporto, di averla indotta a fidanzarsi con Mevio.
Da ciò emerge una grande gelosia ed un errato convincimento che Caia l’avesse abbandonato a causa di altri, ma nulla di tutto ciò può configurare un motivo abietto.
Allo stesso modo deve ritenersi insussistente un motivo futile alla base della condotta di Tizio.
Il motivo futile sussiste, infatti, quando tra la condotta e lo stimolo esterno che l’ha provocata vi sia una tale sproporzione che l’azione non possa dirsi determinata da tale stimolo, ma che al contrario lo stimolo ricevuto sia stato solo un pretesto per sfogare l’impulso criminale (Cass. n. 39261/2010).
Questa valutazione di sproporzione, peraltro, va condotta in base alle persone coinvolte e soprattutto in base all’ambiente in cui vive il reo (Cass. n.1042846/2010). Ne deriva che la valutazione va fatta in concreto, non potendosi utilizzare un generico concetto di futilità, ma immedesimandosi nella situazione in cui il fatto si è verificato, tenendo conto anche dei fattori ambientali incidenti sull’agente nel momento in cui ha posto in essere la condotta).
Nel caso in esame Tizio, che credeva di avere occasione di parlare con Caia, da sola, si è trovato spiazzato dalla presenza del nuovo compagno e del fratello della donna, presenza che ha rafforzato in lui la distorta idea che gli stessi fossero la causa dell’allontanamento della sua amata. La particolare condizione di agitazione è stata rafforzata dall’aver visto Caia allontanarsi mentre discuteva con lui, in seguito alla proposta di Mevio e Sempronio di lasciarla stare e parlare con loro.
In un simile contesto è evidente che un motivo che potrebbe apparire futile agli occhi della collettività, non lo è se raffrontato alla situazione concreta.
Ne deriva che, in assenza di motivi futili o abietti alla base del gesto di Tizio, l’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p. non è applicabile al caso di specie.
Per tutto quanto esposto, Tizio, come rappresentato e difeso,
CHIEDE
Alla S.V. Il.ma, in parziale riforma dell’impugnata sentenza n. ……….. del …………….. emessa dalla Corte di Assise di ……………., di escludere l’aggravante dei cui all’art. 61 n. 1 c.p., così riducendo la pena inflitta.
Data e luogo
Avv. ………………..
NOMINA EX ART. 96 C.P.P.
Io sottoscritto Tizio, nato il ………… a ………… e residente in …………….. a ………………….., C.F. …………………, imputato nel procedimento penale recante R.G.N.R. E R.G.Dib., ritenuto colpevole dei reati di omicidio volontario e lesioni, con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p., con sent. N. ……………… della Corte di Assise di ……………, nomino mio difensore di fiducia l’Avv. ……………………. (le comunicazioni del giudizio potranno essere inviate presso l’indirizzo P.E.C. ……………..).
Gli conferisco le più ampie facoltà di legge, inclusa procura speciale a rinunciare all’impugnazione ex art. 589 c.p.p. e presso il suo studio sito in …….. alla via …………….. eleggo domicilio.
Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, espressamente esonerando l’Avv. Da qualunque responsabilità derivante dall’utilizzazione degli stessi.
Con osservanza
Data e luogo
Firma
È autentica
Avv. …………….
Disclaimer: la traccia del parere è liberamente ispirata da un parere rinvenuto nel testo edito da CEDAM, "Pareri motivati di diritto penale", a cura di Giuseppe Cassano (2012).
Lo svolgimento è integralmente scritto di mio pugno.
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