Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, il Codice Civile nulla disponeva circa la responsabilità della P.A. e quella civile dei suoi funzionari e dipendenti nei confronti dei terzi.
Il problema veniva pertanto risolto dalla giurisprudenza, la quale forniva soluzioni spesso contrastanti.
Inizialmente, sulla base del presupposto dell’incapacità di volere ed agire della P.A. in quanto persona giuridica, si riteneva di poterle imputare una responsabilità solo indiretta o per fatto altrui, facendo riferimento, quindi, al rapporto di servizio che lega la P.A. ed i suoi funzionari. La P.A. era responsabile sulla base del rapporto di servizio che la legava alla persona fisica che concretamente aveva posto in essere la condotta dannosa.
clicca qui per leggere l'articolo completo
Il problema veniva pertanto risolto dalla giurisprudenza, la quale forniva soluzioni spesso contrastanti.
Inizialmente, sulla base del presupposto dell’incapacità di volere ed agire della P.A. in quanto persona giuridica, si riteneva di poterle imputare una responsabilità solo indiretta o per fatto altrui, facendo riferimento, quindi, al rapporto di servizio che lega la P.A. ed i suoi funzionari. La P.A. era responsabile sulla base del rapporto di servizio che la legava alla persona fisica che concretamente aveva posto in essere la condotta dannosa.
clicca qui per leggere l'articolo completo
Commenti
Posta un commento