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Il principio di continuità nella redazione del bilancio d’esercizio ed il suo rapporto con la “clausola generale”

Il precetto che impone ai redattori del bilancio di osservare il principio di continuità ricopre un ruolo cardine nella redazione del bilancio d’esercizio.

L’art. 31 della IV direttiva Cee e l’art. 2423 bis c.c., stabiliscono rispettivamente che, nella redazione del bilancio d’esercizio, “Si presuppone che la società continui la propria attività” (art.31 lett. a) e che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”( art. 2423-bis, comma 1, n. 1).

L’accertamento della continuità dell’attività consente l’applicazione delle regole di redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa in funzionamento così come disciplinate dalla legge. 
Per altro verso, il venir meno della continuità aziendale comporterà l’applicazione di regole di redazione del bilancio secondo la prospettiva della liquidazione. 
In altri termini, ciò comporta un cambiamento a monte nei criteri di redazione del bilancio, il quale non sarà più proiettato alla continuazione dell’attività (going concern), ma alla cessazione della stessa (dying concern). 

La valutazione circa l’esistenza o meno del principio di continuità rappresenta quindi una pre-condizione per applicare le regole di redazione ed i criteri legali di valutazione del bilancio d’esercizio. Pertanto il principio in parola si pone come presupposto per la redazione dello stesso (c.d. bilancio di funzionamento).

Come già accennato, nel nostro ordinamento la norma cardine in base alla quale esaminare il principio è l’art. 2423 bis c.c..
Dall’impostazione della norma risulta chiaramente l’intenzione del legislatore di porre il principio di continuità, in un’ipotetica scala gerarchica, al secondo posto rispetto al disposto della c.d. clausola generale dettata dall’art. 2423 c.c..
Quest’ultima disposizione, da un lato (comma 1) stabilisce come il bilancio dev’essere materialmente suddiviso (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), dall’altro impone di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (art. 2423 c.c. comma 2: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”)
I due commi sono collegati, in quanto, come autorevolmente notato (A. PALMA “Il bilancio d’esercizio” terza edizione, Giuffrè; F.PONTANI “I principi di redazione del bilancio d’esercizio”), le norme sulle strutture di stato patrimoniale e conto economico sono dettate per il dovere di chiarezza della rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico d’esercizio.
La clausola generale appare sovraordinata all’intera disciplina in tema di redazione del bilancio d’esercizio; disciplina, questa, che deve appunto essere ispirata al rispetto ed alla realizzazione della stessa.

I principi di redazione di cui all’art. 2423 bis c.c. (Principio di continuità nella gestione, prudenza, valutazione della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo, competenza, valutazione separata degli elementi eterogenei, costanza dei criteri di valutazione) non fanno eccezione, infatti la loro applicazione è obbligatoria per il rispetto e l'attuazione di tale clausola,  pertanto appaiono ad un livello inferiore rispetto alla stessa.
La sovra-ordinazione della clausola generale sembra confermata anche dal quarto comma dell’art.2423 c.c., che consente di derogare all’applicazione di una disposizione specificamente indicata nelle norme seguenti ogni volta che la situazione concreta non risulti adeguatamente rappresentata con il rispetto di quelle disposizioni. 

Il valore della clausola generale si ricollega allo scopo primario del bilancio, che, oltre ad essere indispensabile ai fini organizzativi della società, “ha la funzione di informare gli interessati sia in ordine al risultato (o reddito) di periodo prodotto, accertato con prudenza, sia in ordine alla situazione del patrimonio che deriva dall’accertamento prudenziale di tale reddito.” (E. BOCCHINI “Manuale di diritto della contabilità delle imprese” UTET p.187) 

Tuttavia tale rigida impostazione gerarchica che vede al vertice l’articolo 2423 c.c. non appare del tutto condivisibile, in ragione della visione dinamica del bilancio, per cui “i componenti positivi e negativi di reddito sono imputati all’esercizio secondo il principio di competenza economica in continuità con lo svolgimento della gestione passata e con le ipotesi formulate nei programmi di gestione.” (così F. SUPERTI FURGA “Il bilancio d’esercizio italiano secondo la normativa europea” , quarta edizione, Giuffrè, 2004 p.7) 
Questo sembra denotare tutt’altro che una subordinazione del principio di continuità rispetto alla clausola generale, infatti il principio in questione può assurgere al rango di postulato tecnico, quindi fondamentale chiave di lettura attraverso cui si manifestano le informazioni del bilancio

Il principio del going concern, infatti, è volto ad una rappresentazione del bilancio tesa ad indicare valori di funzionamento, cioè tali da far emergere solo gli utili conseguiti al termine dell’esercizio.

Pertanto i due articoli in questione si pongono su due piani diversi: 

• l’art. 2423, oltre a presentare la clausola generale, enuncia i mezzi tecnici che ritiene opportuni per conseguire la rappresentazione veritiera e corretta. Si tratta della suddivisione del bilancio in tre documenti: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. I primi due servono ad esprimere sinteticamente e schematicamente, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e le modalità di formazione del risultato economico, mentre la nota integrativa è necessaria per una maggior comprensibilità della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa. 

• l’art. 2423 bis stabilisce la direzione verso cui deve tendere l’informativa di bilancio, quella appunto di esprimere valori di funzionamento. Pertanto, senza il principio di continuità, il risultato economico della gestione non avrebbe ragione di esistere. 
Si può quindi intendere il principio del going concern non come un mero mezzo per raggiungere lo scopo del “true and fair view”, ma come un correttivo dell’articolo 2423 c.c., volto ad incanalare in una determinata direzione l’informativa di bilancio.

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